1. La presente legge disciplina il diritto alla salute e alla genitorialità e i diritti di ogni nuovo nato, tenuto conto delle conoscenze scientifiche nel campo della fecondazione assistita.
1. Per tecniche di fecondazione assistita si intende ogni pratica tendente a ottenere la fecondazione con tecniche in vivo o in vitro al fine di favorire una gravidanza.
1. Per embrione si intende il prodotto del concepimento fino alla ottava settimana di sviluppo.
2. La tutela dell'embrione è attuata ai sensi della presente legge nonché delle altre disposizioni vigenti in materia.
1. Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita può essere attuato nel caso in cui sussistano problemi di sterilità o di infertilità non adeguatamente risolvibili con altri interventi terapeutici, nonché per la prevenzione delle malattie e delle patologie geneticamente trasmissibili. È altresì possibile ricorrere a tali tecniche anche in seguito a valutazioni di opportunità stabilite liberamente nell'ambito di
1. Possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita i soggetti maggiorenni e i minori emancipati.
1. Le tecniche di fecondazione assistita sono effettuate esclusivamente nelle strutture pubbliche e private appositamente autorizzate dal Ministero della salute.
2. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità e di un comitato di esperti composto da rappresentanti delle maggiori società scientifiche in materia di riproduzione umana e da esperti in materia, con proprio decreto, fissa i requisiti delle strutture e del personale ai fini della concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture pubbliche e private all'effettuazione delle tecniche di fecondazione assistita.
3. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'effettuazione delle tecniche di fecondazione assistita.
4. Il livello scientifico e la qualità dei servizi delle strutture autorizzate ai sensi del presente articolo devono essere sottoposti a controlli periodici effettuati dall'Istituto superiore di sanità.
1. Il medico deve informare in modo dettagliato i soggetti richiedenti in ordine
1. Prima di procedere all'impianto dell'embrione deve essere effettuata, con una metodologia che limitando i rischi per l'embrione fornisca le maggiori garanzie di accuratezza
1. I soggetti aventi titolo per accedere alle tecniche di fecondazione assistita possono presentare domanda per l'effettuazione della fecondazione assistita eterologa al giudice tutelare, indicando le motivazioni di tale scelta. Il giudice tutelare svolge ogni necessario accertamento, valendosi, ove occorra, dell'ausilio dei servizi sanitari, sociali e socio-psicopedagogici dei comuni e delle aziende sanitarie locali, al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti di cui agli articoli 4 e 5, la non adeguatezza, per la risoluzione del problema, di tecniche di fecondazione assistita diverse dalla fecondazione eterologa e la capacità dei soggetti richiedenti di fornire al nascituro un ambiente idoneo ad assicurare allo stesso una ottimale accoglienza affettiva, una crescita armoniosa e il superamento dei problemi psicologici ipotizzabili in caso di fecondazione assistita eterologa. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il giudice tutelare decide in ordine all'ammissibilità dell'effettuazione della fecondazione assistita eterologa con decreto, reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
2. Esaurita la procedura di cui al comma 1, è fatto obbligo alla struttura scelta per l'attuazione delle tecniche di fecondazione assistita eterologa di informare i soggetti richiedenti al fine di acquisire
1. La donazione dei gameti, per le finalità consentite dalla presente legge, è un contratto assolutamente gratuito, stipulato per iscritto tra il donatore e la struttura autorizzata. Entrambi i contraenti sono tenuti ad adottare ogni cautela per impedire che notizie relative al contratto siano conosciute da parte di terzi non autorizzati.
2. Il donatore dei gameti deve essere maggiorenne e nel pieno possesso delle capacità di agire, di intendere e di volere.
3. La donazione dei gameti è revocabile qualora il donatore, per infertilità sopravvenuta, abbia bisogno dei gameti a fini
1. I gameti possono essere crioconservati nelle banche allo scopo autorizzate, per un periodo massimo di cinque anni.
1. È consentita la ricerca scientifica sugli embrioni non oltre il quattordicesimo giorno di sviluppo, nei limiti fissati dai protocolli di ricerca approvati dalla commissione di cui all'articolo 14.
2. La creazione, il trattamento, l'impianto in utero, la conservazione e la cessione di embrioni possono essere praticati solo dalle strutture autorizzate di cui all'articolo 6.
3. Le strutture autorizzate di cui all'articolo 6 possono cedere gli embrioni a laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati che ne fanno richiesta motivata, a condizione che i donatori degli embrioni abbiano sottoscritto un esplicito consenso alla donazione a fini di ricerca scientifica, oppure non sia più possibile richiedere il consenso dei genitori biologici, oppure gli embrioni non siano idonei per una gravidanza, e che la richiesta dei laboratori sia stata autorizzata dalla commissione di cui all'articolo 14.
4. Gli interventi di terapia genica sugli embrioni sono consentiti al fine esclusivo di evitare la trasmissione di patologie genetiche e possono essere attuati solo previo consenso informato dei soggetti che hanno richiesto di sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita.
5. La selezione di embrioni prodotti in vitro a scopo riproduttivo può essere effettuata al fine di aumentare le possibilità di successo delle tecniche di fecondazione assistita nonché di prevenire
1. È consentita la tecnica del trasferimento del nucleo di una cellula adulta in un cellula uovo dalla quale è stato sottratto il nucleo, nonché la ricerca scientifica sul risultato di tale tecnica.
2. Sono vietati l'impianto in utero del risultato della tecnica del trasferimento del nucleo cellulare di cui al comma 1 e il suo sviluppo come aggregato oltre il quattordicesimo giorno dal trasferimento del nucleo.
1. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, un'apposita commissione, composta da almeno dieci membri, individuati tra i maggiori esperti nel settore della fecondazione assistita e avente le seguenti funzioni:
a) la valutazione dei protocolli di ricerca presentati dai laboratori di ricerca pubblici e privati riguardanti indagini scientifiche che prevedono la creazione o l'utilizzazione di embrioni umani, nonché l'utilizzazione di gameti umani;
b) la valutazione dell'idoneità dei laboratori a svolgere le indagini scientifiche di cui alla lettera a);
c) l'autorizzazione allo svolgimento dei protocolli di ricerca di cui alla lettera a).
2. L'Istituto superiore di sanità tiene un registro pubblico delle cellule staminali
1. È vietata l'applicazione di tecniche idonee a determinare maternità surrogata.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'incapacità della madre di portare avanti la gravidanza non sia altrimenti superabile, non vi sia alcuna prestazione di compenso e, tra la madre biologica e la madre uterina, vi sia un rapporto di parentela fino al quarto grado o di affinità fino al secondo grado.
3. Anche in caso di maternità surrogata la struttura autorizzata è tenuta ad acquisire il consenso informato degli interessati, ai sensi dell'articolo 7.
4. La madre uterina non acquisisce alcun diritto o alcun obbligo nei confronti del nato.
1. I nati a seguito dell'applicazione di tecniche di fecondazione assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli naturali riconosciuti della coppia che ha richiesto di accedere alle tecniche stesse.
2. Il consenso al riconoscimento di un figlio nato a seguito dell'applicazione di tecniche di fecondazione assistita inizialmente formulato è irrevocabile. Chi lo ha prestato non può esercitare alcuna azione ai sensi degli articoli 235 o 263 del codice civile.
3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di fecondazione assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
4. In nessun caso dai registri dello stato civile possono risultare dati dai quali si
1. Chiunque volontariamente danneggia o sopprime un embrione vitale non impiantato, prodotto o pervenuto alla fase embrionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è punito con la pena prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Chiunque utilizza gameti per la formazione di embrioni senza il consenso delle persone cui gli stessi appartengono, non per scopi riproduttivi, in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 100.000 euro.
3. Chiunque procede all'impianto di embrioni senza il consenso della donna su cui lo stesso avviene è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
4. Chiunque applica tecniche di fecondazione assistita in violazione degli articoli 5, 7, commi 1, 2, 3 e 4, e 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 300.000 euro.
5. Chiunque applica tecniche di fecondazione assistita in strutture diverse da quelle autorizzate di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 400.000 euro.
6. La donna che, senza giustificato motivo, revoca il proprio consenso all'impianto dopo che la fecondazione è avvenuta è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a 20.000 euro.
7. Chiunque organizza o pubblicizza la commercializzazione di embrioni o di gameti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 400.000 euro.
8. Chiunque compie sperimentazioni su embrioni vitali, per fini diversi dalla prevenzione o dalla cura dell'embrione stesso, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 1.000.000 di euro.
1. La legge 19 febbraio 2004, n. 40, è abrogata, ad esclusione degli articoli 3 e 18. Conseguentemente, al citato articolo 18 della legge n. 40 del 2004, le parole: «tecniche di procreazione medicalmente assistita», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tecniche di fecondazione assistita».
2. Alla lettera d-bis) del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, introdotta dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «tecniche di procreazione medicalmente assistita» sono sostituite dalle seguenti: «tecniche di fecondazione assistita».